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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 617
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

(1)

Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 2 della L. 8 aprile 1974, n. 98.

(2)

Le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da un anno e sei mesi a cinque anni» dall'art. 19, comma 3, lett. a), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

(3)

Le parole: «da uno a cinque anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da tre a otto anni» dall'art. 19, comma 3, lett. b), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

(4)

Per l'individuazione di apparecchi e strumenti idonei ad intercettare le comunicazioni telefoniche o telegrafiche si veda l'art. 9 della L. 8 aprile 1974, n. 98.

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