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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 646
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa (120; ...

Note:
(1)

Le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono state così sostituite dalle attuali: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000» dall'art. 1, comma 1, lett. u), della L. 9 gennaio 2019, n. 3.

(2)

La multa originaria fino a L. 10.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 46 del 22 marzo 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni».

(4)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 10 del D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36.

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