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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 636
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

(1)

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da € 10 a € 103 (2)...

Note:
(1)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(2)

La multa originaria da L. 100 a L. 1.000 prevista al primo comma, da L. 200 a L. 2.000, prevista al secondo comma e da L. 500 a L. 5.000 prevista al terzo comma, è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(3)

Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo comma continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti, a norma dell'art. 52, comma 1, del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.

(4)

Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo comma si applica la pena pecuniaria della multa da € 258 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. a), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.

(5)

Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo comma si applica la pena pecuniaria della multa da € 774 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. c), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.

(6)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 96 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

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