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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 669
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge (121 ss. T.U. di P.S.), è punito con la sanzione amministrativa da € 10 a € 258 ...

Note:
(1)

La fattispecie è stata depenalizzata e così sanzionata dagli artt. 33 lett. a) e 38 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. Il testo originario prevedeva per il primo comma l'arresto fino a due mesi o l'ammenda da L. 50 a L. 1.000.

(2)

A norma dell'art. 19 bis, secondo comma, lett. e), del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, come inserito dall'art. 59 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, l'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa prevista da questo articolo è il sindaco.

(3)

L'art. 5, lett. c) della L. 17 ottobre 1967, n. 977, recante norme per la tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, vieta, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori di adibire fanciulli ed adolescenti di età inferiore agli anni 16, a mestieri girovaghi di qualunque genere.

(4)

La fattispecie è stata depenalizzata e così sanzionata dall'art. 33 lett. a) e dall'art. 38 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, ove si ritenga applicabile l'art. 38 del medesimo provvedimento anche al terzo comma dell'art. 669 c.p. Il testo originario del terzo comma prevedeva l'arresto da uno a quattro mesi o l'ammenda da L. 100 a L. 2.000.

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