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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 640 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

(1) (2)

La pena è della reclusione da due a sette anni ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 22 della L. 19 marzo 1990, n. 55.

(2)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(3)

Le parole: «da uno a sei anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da due a sette anni» dall'art. 30, comma 1, della L. 17 ottobre 2017, n. 161.

(4)

La parola: «sovvenzioni,» è stata inserita dall'art. 28 bis, comma 1, lett. d), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 28 marzo 2022, n. 25.

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