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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 615 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Interferenze illecite nella vita privata

(1)

Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 1 della L. 8 aprile 1974, n. 98.

(2)

Si veda l'art. 9 della L. 8 aprile 1974, n. 98 di cui si riporta il testo:

«9. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, e con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede con propri decreti all'elencazione degli apparecchi o strumenti e delle parti di apparecchi o strumenti, idonei in modo non equivoco ad operare le riprese di immagini o le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni di cui agli artt. 615 bis e 617 del codice penale.

«Per gli apparecchi e strumenti di dotazione delle forze armate e delle forze di polizia provvedono i Ministri competenti.

«Chiunque, senza licenza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da concedersi sentito il parere del Ministro per l'interno, fabbrica, importa, acquista, vende, trasporta, noleggia od in qualsiasi altro modo mette in circolazione gli apparecchi o strumenti indicati nei precedenti commi, o parti di essi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 1.032 a € 5.164».

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