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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 663
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

(1)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione...

Note:
(1)

A norma dell'art. 19 bis, secondo comma, lett. e), del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, come inserito dall'art. 59 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, l'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa prevista da questo articolo è il sindaco.

(2)

Le parole: «è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda fino a lire cinquantamila» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 46, comma 1, lett. a), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

(3)

Si veda anche l'art. 1135 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(4)

Le parole: «Alla stessa pena» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 46, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

(5)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 14 giugno 1956, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di questo articolo riferite al disposto dell'art. 113 (escluso il quinto comma) del testo unico di pubblica sicurezza.

(6)

Questo comma è stato aggiunto dall'articolo 8 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480.

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