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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 631
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Usurpazione

(1) (2)

Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 94 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2)

Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da € 774 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. c), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.

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