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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 639
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

(1)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili(2)...

Note:
(1)

A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 15 luglio 2009, n. 94, chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di diciotto anni è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.

(2)

Le parole: «o immobili» sono state soppresse dall'art. 3, comma 3, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(3)

La multa originaria fino a L. 1.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(4)

Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo comma continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti a norma dell'art. 52, comma 1, del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.

(5)

Le parole: «multa fino a euro 103» sono state così sostituite dalle attuali: «multa fino a euro 309» dall'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 22 gennaio 2024, n. 6.

(6)
(7)

Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo comma si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da € 258 a € 2.582; se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. a), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.

(8)

Questo periodo è stato abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. a), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

(9)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b), della L. 22 gennaio 2024, n. 6.

(10)
(11)
(12)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 16 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48.

(13)

Le parole: «o immobili» sono state soppresse dall'art. 3, comma 3, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(14)

La multa originaria fino a L. 1.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(15)

Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo comma continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti a norma dell'art. 52, comma 1, del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.

(16)
(17)

Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo comma si applica la pena pecuniaria della multa da € 774 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. c), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

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