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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 615 quater
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

(1) (2)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 4 della L. 23 dicembre 1993, n. 547.

(2)

La precedente rubrica: «Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici» è stata così sostituita dalla attuale, dall'art. 19, comma 1, lett. c), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

(3)

La parola: «profitto» è stata così sostituita dall'attuale: «vantaggio» dall'art. 16, comma 1, lett. c), n. 1), della L. 28 giugno 2024, n. 90.

(4)

Le parole: «si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna» sono state così sostituite dalle attuali: «si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti,» dall'art. 19, comma 1, lett. a), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

(5)

Le parole: «sino ad un anno» sono state così sostituite dalle attuali: «sino a due anni» dall'art. 19, comma 1, lett. a), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

(6)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. c), n. 2), della L. 28 giugno 2024, n. 90.

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