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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 624
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Furto

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 154 a € 516 (625, ...

Note:
(1)

Le parole da: «reclusione ...» fino alla fine del comma sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 2, comma 1, della L. 26 marzo 2001, n. 128.

(2)

Si veda l'art. 4 della L. 8 agosto 1977, n. 533, così come sostituito dall'art. 10, comma 3, della L. 26 marzo 2001, n. 128, di cui si riporta il testo:

«4. 1. Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi, si procede d'ufficio e si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da € 206 a € 1.549.

«2. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61 o dall'articolo 625, numeri 2), 3), 4), 5) e 7) del codice penale, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da € 1.032 a € 3.098.

«3. La pena di cui al comma 2 si applica ai delitti di cui all'articolo 624 bis del codice penale aggravati ai sensi del comma 1.

«4. La pena prevista al comma 3 è diminuita fino a due terzi quando il fatto è di lieve entità».

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo previgente:

«Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7, e 625 .».

A norma dell'art. 85 del citato D.L.vo n. 150/2022, per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.

Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.

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