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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 685
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale

(1)

Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 46 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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