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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 678
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza le prescritte cautele (46 ss. T.U. di P.S.), fabbrica o introduce nello Stato (...

Note:
(1)

L'ammenda originaria fino a L. 2.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale, successivamente triplicata dall'art. 34 della L. 18 aprile 1975, n. 110, recante disciplina per il controllo delle armi, munizioni ed esplosivi, che ha altresì previsto per le contravvenzioni riguardanti gli esplosivi, un arresto minimo di tre mesi, ed infine raddoppiata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(2)

Si vedano gli articoli 1 e 5 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi.

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