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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 337
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Resistenza a un pubblico ufficiale

(1) (2)

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale (...

Note:
(1)

Vedi nota sub art. 336.

(2)

A norma dell'art. 4 del D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, recante provvedimenti di riforma alla legislazione penale, non si applicano le disposizioni degli artt. 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 di questo codice, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato, abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

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