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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 413
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Uso illegittimo di cadavere

Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici (1), in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516 ...

Note:
(1)

Per la consegna dei cadaveri alle sale di anatomia delle università si vedano gli artt. 40 - 43 del D.P.R. 12 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria.

(2)

La multa originaria fino a L. 5.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e poi successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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