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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 357
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Nozione del pubblico ufficiale

(1)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria (2) o...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 17 della L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

(2)

La precedente parola: «giurisdizionale» è stata sostituita dalla attuale per effetto dell'art. 4 della L. 7 febbraio 1992, n. 181, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 4 della L. 7 febbraio 1992, n. 181, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.

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