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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 352
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro

Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 619 (1).

Note:
(1)

Le parole: «è punito con la multa fino a lire un milione» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 40 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

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