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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 444
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Commercio di sostanze alimentari nocive

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 51 (...

Note:
(1)

La multa originaria, non inferiore a L. 500 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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