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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 492
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti (...

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