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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 414 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia

(1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.

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