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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 345
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni

(1)

Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la...

Note:
(1)

A norma dell'art. 19 bis, secondo comma, lett. e), del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, come inserito dall'art. 59 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, l'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa prevista da questo articolo è il sindaco.

(2)

Le parole: «è punito con la multa fino a lire un milione» sono state così sostituite dall'art. 38 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

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