News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 384
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Casi di non punibilità

(1)

Nei casi previsti dagli artt. 361, 362,...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 11, comma 7, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

(2)

Le parole: «371 ter,» sono state inserite dall'art. 22, comma 4, della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

(3)

La parola: «ovvero» è stata così sostituita dalle seguenti: «ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o» dall'art. 21 della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 416 del 27 dicembre 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 c.p.p.

(5)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 20 marzo 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato - a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. - a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?