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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 339
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Circostanze aggravanti

(1) (2)

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate (...

Note:
(1)

Vedi nota sub art. 336.

(2)

A norma dell'art. 4 del D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, recante provvedimenti di riforma alla legislazione penale, non si applicano le disposizioni degli artt. 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 di questo codice, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato, abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

(3)

Le parole: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero» sono state aggiunte dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019.

(4)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 7, comma 2, del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2007, n. 41.

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