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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 371 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale

(1) (2)

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale...

Note:
(1)

Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

(2)

Le parole: «o al procuratore della Corte penale internazionale» sono state aggiunte dall'art. 10, comma 4, lett. b), della L. 20 dicembre 2012, n. 237.

(3)

Le parole: «o dal procuratore della Corte penale internazionale» sono state inserite dall'art. 10, comma 4, lett. a), della L. 20 dicembre 2012, n. 237.

(4)

Le originarie parole: «da uno a cinque anni» sono state così sostituite dall'art. 25, comma 1, della L. 8 agosto 1995, n. 332.

(5)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 25, comma 2, della L. 8 agosto 1995, n. 332.

(6)

A norma dell'art. 28, comma 1, della L. 8 agosto 1995, n. 332, la sospensione del procedimento penale prevista da questo comma, non si applica relativamente ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della medesima legge, sia stata gia esercitata l'azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p. In tali casi resta ferma la competenza del tribunale.

(7)

Questo comma è stato inserito dall'art. 19 della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

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