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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 442
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

(1) (2)

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio,...

Note:
(1)

A norma dell'art. 15 della L. 14 gennaio 2013, n. 9, la condanna definitiva per i delitti previsti da questo articolo, comporta il divieto di ottenere:

a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

A norma dell'art. 15 della L. 14 gennaio 2013, n. 9, la condanna definitiva per i delitti previsti da questo articolo, comporta il divieto di ottenere:

a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

(2)

L'art. 19 della L. 30 aprile 1962, n. 283, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari, prevede che le sanzioni previste dalla medesima legge, non si applichino al commerciante che distribuisce per il consumo, prodotti in confezioni originali non presentanti segni di alterazione.

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