News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 490
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7.

(2)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?