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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 497
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati

Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale (685-690 c.p.p.) o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato...

Note:
(1)

La multa originaria fino a L. 5.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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