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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 416 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Associazioni di tipo mafioso anche straniere

(1) (2) (3) (4) ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 1 della L. 13 settembre 1982, n. 646, recante disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale.

(2)

A norma dell'art. 2, comma 1, del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 2010, n. 52, in deroga a quanto previsto nell'articolo 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all'articolo 416 bis, c.p., comunque aggravati, è competente il Tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

(3)

A norma dell'art. 7, comma 1, del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella L. 13 novembre 2023, n. 159, quando, durante le indagini relative ai reati di cui a questo articolo, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

(4)

La precedente rubrica: «Associazione di tipo mafioso» è stata così sostituita dall'attuale dall'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 5), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

(5)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(6)

Per effetto dell'art. 275, terzo comma, c.p.p. come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2, della L. 16 aprile 2015, n. 47, quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto previsto da questa norma, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

(7)

Per particolari ipotesi aggravanti ed attenuanti si vedano gli artt. 7 e 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203.

(8)

A norma dell'art. 157, sesto comma, c.p., i termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati di cui a questo articolo.

(9)

Le precedenti parole: «da tre a sei anni» erano state sostituite dalle parole: «da cinque a dieci anni» dall'art. 1, comma 2, lett. a), della L. 5 dicembre 2005, n. 251. L'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 1), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, ha successivamente sostituito le parole: «da cinque a dieci anni» con le parole: «da sette a dodici anni». Le parole: «da sette a dodici anni» sono state così da ultimo sostituite dalle attuali: «da dieci a quindici anni» dall'art. 5, comma 1, lett. a), della L. 27 maggio 2015, n. 69.

(10)

Le precedenti parole: «quattro» e: «nove» erano state sostituite dalle parole: «sette» e: «dodici» dall'art. 1, comma 2, lett. b), della L. 5 dicembre 2005, n. 251. L'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 2), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, ha sostituito le parole: «da sette a dodici anni» con le parole: «da nove a quattordici anni». Le medesime parole sono state così da ultimo sostituite dalle attuali: «da dodici a diciotto anni» dall'art. 5, comma 1, lett. b), della L. 27 maggio 2015, n. 69.

(11)

Le parole da: «ovvero al fine di impedire ...» fino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 11 bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

(12)

Le parole: «quattro» e: «dieci» sono state così sostituite dalle parole: «sette» e: «quindici» dall'art. 1, comma 2, lett. c), della L. 5 dicembre 2005, n. 251. L'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 3), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, ha così sostituito le parole: «da sette» con le parole: «da nove». L'art. 5, comma 1, lett. c), della L. 27 maggio 2015, n. 69, ha così, da ultimo, sostituito le parole: «da nove a quindici anni» con le attuali: «da dodici a venti anni».

(13)

Le parole: «cinque» e: «quindici» sono state così sostituite dalle parole: «dieci» e: «ventiquattro» dall'art. 1, comma 2, lett. c), della L. 5 dicembre 2005, n. 251. L'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 3), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, ha sostituito le parole: «da dieci» con le parole: «da dodici». L'art. 5, comma 1, lett. c), della L. 27 maggio 2015, n. 69, ha così, da ultimo, sostituito le parole: «da dodici a ventiquattro anni» con le attuali: «da quindici a ventisei anni».

(14)

La seconda parte di questo comma è stata abrogata dall'art. 362 della L. 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

(15)

Le parole: «, alla 'ndrangheta» sono state inserite dall'art. 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50.

(16)

Le parole: «anche straniere,» sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 4), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

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