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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 494
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Sostituzione di persona

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il...

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