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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 495
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

(1) (2)

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b ter), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

(2)

Si veda l'art. 25 della L. 21 novembre 1967, n. 1185, recante norme sui passaporti.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 111 del 5 giugno 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni.

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