News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 377
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Intralcio alla giustizia

(1)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ...

Note:
(1)

La precedente rubrica: «Subornazione» è stata così sostituita dall'attuale dall'art. 14, comma 1, della L. 16 marzo 2006, n. 146.

(2)

Le parole: «o alla Corte penale internazionale» sono state inserite dall'art. 10, comma 8, della L. 20 dicembre 2012, n. 237.

(3)

Le parole da: «alla persona richiesta ...» fino a: «... alla persona chiamata» sono state inserite dall'art. 22, comma 3, della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

(4)

Le parole: «371 ter,» sono state inserite dall'art. 22, comma 3, della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

(5)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 11, comma 6, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

(6)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo comma, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(7)

Questo comma è stato inserito dall'art. 14, comma 2, della L. 16 marzo 2006, n. 146.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?