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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 419
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Devastazione e saccheggio

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

La pena è aumentata...

Note:
(1)

Le parole: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero» sono state aggiunte dall'art. 7, comma 1, lett. c), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019.

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