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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 482
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Falsità materiale commessa dal privato

(1)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, ...

Note:
(1)

A norma dell'art. 13, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, nella L. 17 giugno 2021, n. 87, alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491 bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del citato D.L. si applicano le pene stabilite nei detti articoli.

(2)

Le pene detentive massime che risultano applicabili alle varie ipotesi sono le seguenti:

a) ipotesi riferibile all'art. 476, primo comma: 4 anni;

b) ipotesi riferibile all'art. 476, secondo comma: 6 anni e 8 mesi;

c) ipotesi riferibile all'art. 477: 2 anni;

d) ipotesi riferibile all'art. 478, primo comma: 2 anni e 8 mesi;

e) ipotesi riferibile all'art. 478, secondo comma: 5 anni e 4 mesi;

f) ipotesi riferibile all'art. 478, terzo comma: 2 anni.

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