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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 336
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

(1) (2)

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (...

Note:
(1)

A norma dell'art. 393 bis c.p., come modificato dall'art. 4 della L. 3 luglio 2017, n. 105, non si applicano le disposizioni degli artt. 336, 337, 338, 339, 339 bis, 341, 342, 343 di questo codice, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato, abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

(2)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(3)

Questo comma è stato inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), della L. 4 marzo 2024, n. 25.

(4)

Le parole: «persone anzidette» sono state così sostituite dalle attuali: «persone di cui al primo e al secondo comma» dall'art. 5, comma 1, lett. b), della L. 4 marzo 2024, n. 25.

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