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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 385
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Evasione

(1) (2)

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 15 della L. 12 gennaio 1977, n. 1, recante modificazioni alla L. 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e all'art. 385 del codice penale.

(2)

L'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203, stabilisce che è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 c.p., e che il giudice, nell'udienza di convalida, può disporre l'applicazione di una delle misure coercitive anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 c.p.p.

(3)

Le parole: «da sei mesi ad un anno» sono state così sostituite dalle attuali: «da uno a tre anni» dall'art. 2, comma 1, lett. a), della L. 26 novembre 2010, n. 199.

(4)

Le parole: «da uno a tre» sono state così sostituite dalle attuali: «da due a cinque» dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), della L. 26 novembre 2010, n. 199.

(5)

La parola: «cinque» è stata così sostituita dall'attuale: «sei» dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), della L. 26 novembre 2010, n. 199.

(6)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 29 della L. 12 agosto 1982, n. 532, recante disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro.

(7)

L'art. 30 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario, prevede che, il detenuto, il quale non rientri in istituto allo scadere del permesso, senza giustificato motivo sia punibile, se l'assenza si protrae per un tempo superiore alle dodici ore a norma dell'art. 385, primo comma, di questo codice. Gli artt. 47 ter e 51 della medesima legge prevedono la stessa sanzione per il condannato che, trovandosi in stato di detenzione nella propria abitazione, o in un altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza, se ne allontani, e per il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimanga assente dall'istituto senza giustificato motivo per più di dodici ore.

(8)

Per i provvedimenti in caso di evasione, si veda l'art. 90 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

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