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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 449
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Delitti colposi di danno

(1)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 423 bis, ...

Note:
(1)

A norma dell'art. 157, sesto comma, c.p., i termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati di cui a questo articolo.

(2)

Le parole: «, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 423 bis,» sono state inserite dall'art. 1, comma 7, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, nella L. 6 ottobre 2000, n. 275. La stessa modifica è stata apportata dall'art. 11, comma 7, della L. 21 novembre 2000, n. 353.

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