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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 335 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Disposizioni patrimoniali

(1)

Salvo quanto previsto dall'articolo 322 ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 6 della L. 27 marzo 2001, n. 97, sugli effetti del giudicato penale per i dipendenti pubblici.

Si vedano i commi 2 e 4 dell'art. 6 della medesima legge che si riportano:

«2. Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

«4. I beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322 ter e 335 bis del codice penale sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari».

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