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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 306
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Banda armata: formazione e partecipazione

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni...

Note:
(1)

Per specifici casi di non punibilità ed attenuanti, nell'ambito di reati commessi a scopo di terrorismo e di eversione si vedano gli artt. 1, 2 e 3 della L. 29 maggio 1982, n. 304 recanti misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.

(2)

Si veda la L. 18 aprile 1975, n. 110, recante norme interpretative della disciplina vigente per il controllo delle armi, munizioni ed esplosivi.

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