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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 420
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Attentato a impianti di pubblica utilità

(1)

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità (433), è punito, salvo...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così, da ultimo, sostituito dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1993, n. 547, recante modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e di procedura in tema di criminalità informatica.

(2)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 6 della L. 18 marzo 2008, n. 48.

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