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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 376
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Ritrattazione

Nei casi previsti dagli artt. 371 bis, 371 ter, ...

Note:
(1)

Le parole: «371 ter,» sono state inserite dall'art. 22, comma 2, della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

(2)

Le parole: «dall'articolo 375, primo comma, lettera b), e» sono state inserite dall'art. 3 della L. 11 luglio 2016, n. 133.

(3)

Le parole: «, nonché dall'art. 378» sono state inserite dall'art. 1, comma 6, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 11, comma 5, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

(5)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 101 del 30 marzo 1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero a norma dell'art. 370 del codice di procedura penale, di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti.

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