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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 346
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Millantato credito

(1)

Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale (357), o presso un pubblico impiegato che presti un...

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della L. 9 gennaio 2019, n. 3.

(2)

La multa originaria da L. 3.000 a L. 20.000, è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(3)

La multa originaria da L. 5.000 a L. 30.000, è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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