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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 375
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Frode in processo penale e depistaggio

(1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così, da ultimo, sostituito dall'art. 1, comma 1, della L. 11 luglio 2016, n. 133.

(2)

Le parole: «371 ter,» sono state inserite dall'art. 22, comma 1, della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

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