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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 379
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Favoreggiamento reale

(1)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (110) e dei casi previsti dagli articoli ...

Note:
(1)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(2)

La multa originaria da L. 500 a L. 10.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(3)

Questo comma è stato così modificato dall'art. 25 della L. 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3 della L. 13 settembre 1982, n. 646, recante disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale.

(5)

Per un caso particolare di non punibilità si veda l'art. 1, lett. b) della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.

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