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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 499
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo (...

Note:
(1)

La multa originaria non inferiore a L. 20.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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