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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 331
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici (358) o di pubblica necessità (359), interrompe il servizio, ovvero sospende...

Note:
(1)

Le multe originarie, rispettivamente, non inferiori a L. 5.000 e a L. 30.000, sono state aumentate di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicate dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(2)

L'art. 330 di questo codice è stato abrogato dall'art. 11 della L. 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

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