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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 452
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Delitti colposi contro la salute pubblica

Chiunque commette, per colpa (43), alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 438 e ...

Note:
(1)

La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

L'art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte.

Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l'art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 78 del 3 aprile 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti da questo comma.

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