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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 498
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Usurpazione di titoli o di onori

Chiunque, fuori dei casi previsti, dall'articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi ...

Note:
(1)

Le parole: «Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi» sono state così sostituite dalle attuali: «Chiunque, fuori dei casi previsti, dall'articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi» dall'art. 1 ter, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(2)

Le parole: «è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 43, comma 1, lett. a), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

(3)

Le parole: «Alla stessa pena» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 43, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

(4)

Si veda, altresì, la L. 19 aprile 1925, n. 475, recante norme per la repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli o dignità pubbliche.

(5)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 43, comma 1, lett. c), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

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