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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 452 terdecies
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Omessa bonifica

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro...

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