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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 434
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

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