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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 414
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Istigazione a delinquere

Chiunque pubblicamente (2664) istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione (...

Note:
(1)

La multa originaria fino a L. 2.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 65 del 4 maggio 1970, ha dichiarato che l'apologia punibile ai sensi dell'art. 414, è quella che per le sue modalità integra un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti trascendendo la pura e semplice manifestazione del pensiero.

(3)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.

(4)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.

(5)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1 bis, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155.

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